Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Gli appalti pubblici (di Paola Malanetto)


L’Autrice, Giudice presso il TAR Piemonte, prende a pretesto la normativa sui contratti pubblici di appalto (d.lgs. n. 163/2006 e del d.pr. n. 207/2010), per illustrare le ragioni dell’intervento del giudice amministrativo nella contrattualistica pubblica (casi della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione e delle revoche illegittime). In particolare prende in esame le ipotesi di una possibile giurisdizione del giudice amministrativo successive alla conclusione del contratto. Avverte il lettore che lo scritto è stato elaborato alla luce del d.lg. n. . n. 163/2006 e del dpr. n. 207/2010.

Il presente scritto riassume l’esito di alcune riflessioni sviluppate il 21 maggio 2015 in un costruttivo confronto tra Tar Piemonte e Tribunale Ordinario di Torino nella materia degli appalti pubblici, che necessariamente vede le due giurisdizioni tangersi e spesso sovrapporsi. La riflessione del giudice amministrativo muove principalmente dalla casistica del TAR Piemonte focalizzandosi, data la finalità di confronto tra due plessi giurisdizionali, sulle fattispecie che vengono valutate (talvolta indistintamente) da entrambe i giudici: trattasi in particolare della vertenze in tema di responsabilità precontrattuale e, più in generale, di quelle che, incidendo direttamente o indirettamente sul contratto di appalto, pongono dubbi di giurisdizione. Il punto di vista qui espresso è quello del giudice amministrativo.               1. Le ragioni costituzionali e comunitarie di intervento del giudice amministrativo nella contrattualistica pubblica. Per tentare un inquadramento sistematico delle ipotesi in cui il Tar ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, con scelta che si ritiene comunitariamente e costituzionalmente coerente, non è inutile un inquadramento dei pur noti principi in cui la giurisdizione amministrativa in materia di appalti si inserisce. La disciplina degli appalti pubblici rinviene, oggi, in gran parte la propria origine in sede comunitaria; sono le direttive (17 e 18/2004 e, a breve, 23, 24 e 25/2014, oltre alla direttiva 66/2007, fondamentale per il contenzioso) che individuano lo standard e le modalità di tutela che il concorrente in una gara di pubblico appalto può e deve ottenere nel contesto dell’ordinamento comunitario. L’impianto delle direttive, come il diritto dell’Unione Europea in generale, ignora la domestica divisione tra diritti soggettivi e interessi legittimi e, conseguentemente, detta una disciplina sostanziale e di tutela unitaria riferita al “marché public”, il quale indistintamente ingloba la fase che nel nostro ordinamento è propriamente definita dell’ “evidenza pubblica” e la fase dell’esecuzione in senso stretto. Questa elementare considerazione spiega in parte le incertezze nel tracciare i confini di un riparto di giurisdizione che non rinviene un puntuale presupposto nella normativa dell’Unione Europea la quale concepisce gli standards di tutela di tutti gli interessi in gioco come un unicum, dall’indizione della gara fino al termine di regolare esecuzione del contratto. Nel contesto dell’Unione un giudice francese, ad esempio, innanzi al quale il riparto tra giudice ordinario e amministrativo è dettato essenzialmente dalla natura soggettiva delle parti in causa (la presenza della parte pubblica chiama di norma in causa il giudice amministrativo) e che conosce il concetto di [continua..]

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