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La proposta di concordato fallimentare presentata da uno o più creditori o da un terzo
Oreste Cagnasso (Professore f.r. presso l’Università degli Studi di Torino; Professore straordinario presso la Link Campus University di Roma)
Il saggio offre un confronto tra la disciplina del concordato preventivo e quella del concordato fallimentare, nella prospettiva di risolvere problemi propri di quest’ultimo, nella particolare circostanza in cui vi sia una pluralità di proposte.
The essay offers a comparison between the legal discipline of the arrangement procedure and of the bankruptcy agreement can be useful in order to solve problems related to this latter: in particular, the paper deals with some profiles concerning the plurality of proposals.
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1. Premessa
Come è noto, la legittimazione alla presentazione di una proposta di concordato fallimentare spetta ad uno o più creditori o ad un terzo, nonché al fallito. I primi possono presentare la proposta anche anteriormente al decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Per contro il fallito, nonché le società cui egli partecipi o sottoposte al comune controllo, possono presentare la proposta solo dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Così dispone il primo comma dell’art. 124 l.f. È altresì noto che l’art. 129 l.f., nella versione della riforma introdotta nel 2006, prevedeva la legittimazione anche in capo al curatore, poi successivamente soppressa con l’intervento correttivo del 2007.
Nel caso del concordato preventivo la domanda può essere proposta esclusivamente dal debitore (art. 160 l.f.), tuttavia uno o più creditori – anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione [continua..]