Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La proposta di concordato fallimentare presentata da uno o più creditori o da un terzo (di Oreste Cagnasso (Professore f.r. presso l’Università degli Studi di Torino; Professore straordinario presso la Link Campus University di Roma))


Il saggio offre un confronto tra la disciplina del concordato preventivo e quella del concordato fallimentare, nella prospettiva di risolvere problemi propri di que­st’ultimo, nella particolare circostanza in cui vi sia una pluralità di proposte.

The proposal for bankruptcy agreement submitted by one or more creditors or by a third party

The essay offers a comparison between the legal discipline of the arrangement procedure and of the bankruptcy agreement can be useful in order to solve problems related to this latter: in particular, the paper deals with some profiles concerning the plurality of proposals.

 
1. Premessa Come è noto, la legittimazione alla presentazione di una proposta di concordato fallimentare spetta ad uno o più creditori o ad un terzo, nonché al fallito. I primi possono presentare la proposta anche anteriormente al decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’appro­vazione del giudice delegato. Per contro il fallito, nonché le società cui egli partecipi o sottoposte al comune controllo, possono presentare la proposta solo dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Così dispone il primo comma dell’art. 124 l.f. È altresì noto che l’art. 129 l.f., nella versione della riforma introdotta nel 2006, prevedeva la legittimazione anche in capo al curatore, poi successivamente soppressa con l’intervento correttivo del 2007. Nel caso del concordato preventivo la domanda può essere proposta esclusivamente dal debitore (art. 160 l.f.), tuttavia uno o più creditori – anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato –, che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale allegata alla domanda, possono formulare una proposta concorrente e il relativo piano, non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori (art. 163, comma 4, l.f.). Il concordato preventivo ovviamente si colloca in uno scenario profondamente diverso da quello in cui si inserisce il concordato fallimentare, che si innesta in un procedimento di fallimento in corso e quindi in un contesto in cui è intervenuto lo spossessamento dei beni del fallito e la gestione di essi spetta al curatore e agli altri organi della Procedura. Differenti poi sono o possono essere i presupposti oggettivi, la crisi da un lato, l’insolvenza dall’altro. Ciò giustifica le differenze anche significative di regole tra l’una e l’altra procedura [1]. Tuttavia un confronto pare molto utile per verificare i profili di disciplina che possono essere in qualche misura traslati dall’uno all’altro settore o quantomeno fornire rilevanti spunti interpretativi. Naturalmente occorre verificare accuratamente quali siano i presupposti che possono consentire un’applica­zione estensiva o analogica di regole da un ambito all’altro. 2. La pluralità di proposte Alla luce della disciplina sia del concordato fallimentare sia di quello preventivo è pertanto possibile che vengano presentate più proposte [2]. Tenuto conto della legittimazione, nell’ambito del concordato fallimentare può sussistere una [continua..]

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