Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il diritto come fenomeno complesso (di Marco Casavecchia)


L’Autore, con il presente articolo, porta parzialmente a termine lo studio teorico del diritto, già preceduto da quelli indicati nella nota 1 e intitolati come segue: (1) L’ordinamento giuridico. Introduzione; (2) Brevi cenni sull’ordinamento giuridico inteso come insieme strutturato di norme giuridiche. Parte prima; (3) La teoria istituzionale dell’ordinamento giuridico. Parte seconda, rispettivamente, in n. 1/2013, 134 e segg.; n. 3/2013, 9 e segg. e n. 16/2014, 34 e segg.

1. Premessa 1.1. In precedenti articoli pubblicati su questa Rivista si è tentato di affrontare il problema dell’utilità di una qualunque teoria generale del diritto[1]. E ciò sul presupposto che ogni teoria di tale tipo non è frutto del legislatore, né, in specifico, di qualsiasi altro soggetto che, in qualche modo, crei delle norme giuridiche: non si pone, cioè, sul piano delle fonti del diritto, bensì costituisce un ramo della filosofia tout court. Teoria, quindi, che cerca di cogliere l’essenza del diritto inteso come insieme di regole dell’agire umano. E’ inevitabile allora che ogni teoria generale che si ponga al di fuori del diritto ma che lo prenda in considerazione come oggetto di specifica indagine filosofica, risenta della cultura (filosofica e non) del tempo in cui è nata e che, prima o poi, invecchi. Non solo: nata magari con la pretesa di studiare il diritto scientificamente, finisca per divenirne una delle tante correnti interpretative. E’ facile infatti constatare, ad esempio, che la teoria pura di Kelsen –basata essenzialmente sul concetto kantiano del dover essere- conduca ad interpretare il diritto come un fenomeno in sé concluso, staccato dalle altre manifestazioni dell’agire umano e sociale, mentre la teoria istituzionale di Santi Romano tenda maggiormente a collegare il diritto all’etica, all’economia e ad ogni altra manifestazione della c.d. società civile. 1.2. Quali sono, allora, le novità apportate dagli attuali studi che tendono a riportare le discipline giuridiche nell’ambito della complessità? Mentre appare evidente che c’è un rapporto di filiazione tra la teoria istituzionale e la teoria giuridica della complessità[2], è altrettanto ovvia, persino nell’uso della specifica terminologia[3], la lontananza tra la teoria pura e la teoria giuridica della complessità. Per cogliere, comunque, dette novità occorre tener presente un punto fondamentale: il diritto, posto che appartenga ai sistemi complessi, avrebbe qualcosa in comune con numerose altre discipline. M.Gell-Mann (1996, 13; cit. in nota 2), ad esempio, nell’affrontare lo <<… studio del semplice e del complesso>> (pag. 9), riconduce nel campo della complessità diverse discipline, quali la matematica, l’informatica, la fisica, la chimica, la biologia delle popolazioni, l’ecologia, la biologia evoluzionistica, la biologia dello sviluppo, l’immunologia, l’archeologia, la linguistica, la scienza politica, l’economia, la storia (pag. 13). Non solo: come già rilevato nel terzo degli articoli citati in nota 1 (pag. 18) la lista si è allungata: dal 19 al 21 marzo 2009 si è tenuto, proprio al Santa Fè Institute, il Workshop “Evolution, Complexity, and the Law”. Sempre lo stesso [continua..]

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