Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La concessione abusiva di credito da parte della banca: uno sguardo d´insieme (di Alessandro Fulcheri e Enrico Goitre)


La Corte d’Appello di Milano ha scelto di aderire al pressoché univoco orientamento giurisprudenziale che, in tema di concessione abusiva di credito, esclude tanto la legittimazione della procedura concorsuale ad esperire siffatta azione risarcitoria quanto la sussistenza di un danno risarcibile a favore del medesimo soggetto finanziato

  1. La pronuncia della Corte di Appello di Milano La Corte di Appello di Milano, con la sentenza del 20 marzo 2015, è tornata ad occuparsi del tema della concessione abusiva di credito. Nel caso sottoposto all’esame della Corte d’Appello, l’Amministrazione Straordinaria di un’importante azienda lombarda aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, alcuni istituti di credito, sostenendo che, nonostante la grave situazione di crisi economica e finanziaria dell’impresa, queste ultime avessero continuato a finanziarla, determinando l’aumento del passivo della società. La procedura aveva quindi domandato la condanna, sia in via contrattuale, sia extracontrattuale, delle banchei finanziatrici per concessione abusiva di credito. Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda dell’Amministrazione Straordinaria, rilevando il difetto di legittimazione attiva della procedura, in quanto l’azione risarcitoria non potrebbe essere annoverata tra le azioni di massa. Avverso tale sentenza, aveva proposto appello l’Amministrazione Straordinaria, contestando tanto la mancata qualificazione dell’azione risarcitoria per abusiva concessione di credito come azione di massa (come tale azionabile direttamente dagli organi della procedura), quanto il fatto che il giudice di prime cure avesse ritenuto inesistente un danno per la società ascrivibile alle banche finanziatrici (e ciò in quanto, a detta del Tribunale di Monza, il danno sarebbe stato causato unicamente dagli amministratori e dalla loro mala gestio). Nell’argomentare la propria tesi circa la legittimazione della procedura ad esperire l’azione risarcitoria, l’Amministrazione Straordinaria aveva in particolare sostenuto che il danno cagionato dalla concessione abusiva di credito – consistendo nel pregiudizio derivante dal ritardo nell’accertamento dell’insolvenza e nell’aggravio del dissesto – sarebbe uguale per tutti i creditori: l’azione risarcitoria avrebbe quindi natura di azione di massa e, come tale, potrebbe essere esperita dalla procedura. La Corte d’Appello, facendo applicazione di principi giurisprudenziali ormai consolidati in tema di abusiva concessione di credito ha infine rigettato l’impugnazione e confermato la decisione del giudice di prime cure, escludendo che l’azione risarcitoria per abusiva concessione di credito possa essere considerata azione di massa, poiché “nella sua ontologia, costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore”, e ritenendo che “il danno che deriva da tale attività (n.d.r. la concessione abusiva di credito) [debba essere, NdR], comunque, caso per caso valutato nella sua esistenza e nella sua entità” [1]. 2. La genesi della concessione abusiva di credito La sentenza sopra esaminata si colloca nel solco [continua..]

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