Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La Governance delle società a partecipazione pubblica (di Oreste Cagnasso)


La relazione ha ad oggetto i profili della riforma della società che offrono opportunità o determinano rischi per le società in mano pubblica.

1. S.p.a. e s.r.l. in mano pubblica La riforma societaria ha introdotto una serie di previsioni ed istituti certamente di grande rilievo sia sotto il profilo dell’opportunità, sia sotto quello dell’applicazione di regole inderogabili, nell’ottica delle società in mano pubblica. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di partecipazioni in società di capitali non proporzionali ai conferimenti; al sistema dualistico; ai gruppi e, in particolare, della responsabilità della società che esercita il potere di direzione e coordinamento; alla stessa disciplina della società a responsabilità limitata. Quest’ultima costituisce sicuramente il tipo societario forse più adatto per le società a partecipazione pubblica, data la sua ampia flessibilità. Pare di grande rilievo in questa prospettiva la possibilità di creare partecipazioni personalizzate, con la previsione di particolari diritti a favore del singolo o dei singoli soci. Questi ultimi possono avere sia contenuto amministrativo, sia patrimoniale e essere attribuiti al singolo socio in quanto tale o “inseriti” nella partecipazione del singolo socio: nel primo caso, la sua cessione comporta l’estinzione del diritto; nel secondo, il diritto circola insieme alla partecipazione. 2. I particolari diritti: la nomina degli amministratori Nell’ambito dei particolari diritti si inserisce, come è pacifico, anche quello di nominare uno o più o anche tutti gli amministratori. A mio avviso, nulla esclude che la disciplina contenuta nell’art. 2449 c.c. sia estesa alla società a responsabilità limitata e che quindi l’atto costitutivo di essa preveda la facoltà per l’ente pubblico di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione. Ma, avvalendosi dell’istituto in esame, è possibile attribuire tale facoltà all’ente pubblico proprio quale particolare diritto: in tal caso non viene in considerazione alcun limite al numero di amministratori nominabili. Una simile conclusione non pare in contrasto con gli orientamenti comunitari: infatti in questo caso viene attribuito all’ente pubblico un particolare diritto, che può essere conferito a qualsiasi socio di società a responsabilità limitata. In altre parole, non si tratta di un privilegio a favore dell’ente pubblico, ma semplicemente dell’applicazione di una norma di diritto comune. 3. I particolari diritti: la gestione della società I particolari diritti possono anche prevedere l’attribuzione a singoli soci, e quindi anche all’ente pubblico, di poteri gestori in ordine a determinate categorie di atti, aventi contenuto sia semplicemente autorizzativo, sia decisorio. Si tratta certamente di un profilo di notevole rilievo operativo, anche nell’ottica del c.d. controllo [continua..]

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