Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Limiti al rimborso delle azioni per i soci di banche in caso di recesso: una prima pronuncia (di Irene Pollastro)


Il commento ha ad oggetto una recente decisione del Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 28 comma 2 ter, del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) come modificato dal D.L. 3/2015 e convertito dalla legge n.33/2015, a norma del quale, in caso di recesso o esclusione del socio, il rimborso delle azioni potrebbe essere sospeso per ragioni di stabilità finanziaria della banca.

L’ordinanza oggetto del presente commento è stata pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 24 marzo 2016, a definizione di un ricorso cautelare, promosso da diversi soci di Banca Popolare di Sviluppo s.c.p.a., medio tempore divenuta Banca Regionale di Sviluppo s.p.a. (d’ora innanzi, BPS), al fine di ottenere la sospensione dell’efficacia delle delibere adottate dall’istituto bancario in materia di riduzione di capitale e, soprattutto, di modifica delle norme statutarie sul diritto di recesso, in adeguamento alla recente modifica dell’art. 28, comma 2 ter del d.lgs. n. 385/1993 (TUB), come modificato dal D.L. 3/2015 (poi convertito dalla legge n. 33/2015). È proprio su questo secondo tema che pare opportuno concentrare l’attenzione, considerato che la pronuncia in esame è, a quanto consta, una delle prime ad occuparsi del problema del recesso nel quadro della specifica disciplina del settore bancario, come recentemente riformata. 1. La motivazione della decisione prende le mosse proprio dal confronto tra il vecchio e il nuovo testo delle clausole statutarie che regolano il diritto di exit dei soci della banca. Secondo la disciplina preesistente, il recesso dalla Banca è ammesso per i casi, secondo le modalità e con i collegati effetti previsti dalla legge, salvo che per i casi previsti dall’art. 2437, comma 2 c.c. (per i soci che non hanno concorso all’approvazione di delibere riguardanti la proroga del termine o l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari); la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e spetta, poi, al consiglio di amministrazione – entro sessanta giorni dalla ricezione di tale comunicazione – la valutazione dell’effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano il socio all’esercizio del diritto; qualora i suddetti presupposti non siano ritenuti sufficienti, il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni, mentre, qualora siano ritenuti idonei, il recesso avrà effetto dal momento della comunicazione del suo accoglimento. Se nulla è stato sin qui riformato, la delibera fatta oggetto della domanda di sospensione cautelare (e di impugnazione, nel procedimento di merito parallelamente instaurato) incide, invece, sulle modalità di rimborso della quota al socio receduto: in particolare, è attribuita al consiglio di amministrazione, su proposta dell’organo con funzione di gestione e sentito il parere del collegio sindacale, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, tale rimborso, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e, più in particolare, dall’art. 28, comma 2 ter del TUB, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e di altre norme di legge in materia. E, del resto, la [continua..]

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