Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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A proposito di società cooperative (di Giuseppe A.M. Trimarchi)


L’articolo si propone di esaminare la disciplina della devoluzione ai cd. "fondi mutualistici" da parte delle società cooperative, e, al fine di delinearne un quadro sintetico ma chiaro tratta del quadro normativo generale della devoluzione e dell’analisi degli aspetti più critici tra cui la questione legata alla quantità del patrimonio da devolvere, con specifico riferimento al delicato tema dell’avviamento commerciale per il quale la società non ha pagato corrispettivo.

About Cooperatives

The article is aimed to examine the discipline of devolution to the so called "Mutual Savings Funds" by cooperatives companies; and deals with a brief but clear picture of the general regulatory framework and with the analysis of the most critical aspects of the devolution including the issue of the amount of assets to be devolved, with specific reference to the delicate problem of commercial goodwill for which the Company has not paid any price.

Sommario 1. Le società cooperative ed il sistema della devoluzione tra codice civile e legislazione speciale. – 2. Le conseguenze contabili (e sostanziali) della perdita della mutualità prevalente. – 3. La Trasformazione e la devoluzione. – 3.1. Generalità. – 3.2. La devoluzione del patrimonio effettivo della società cooperativa in sede di trasformazione. – 3.3. Il problema della rilevanza, in sede di trasformazione dell’avviamento non acquistato a titolo oneroso. – 4. Cenni alla struttura e disciplina del rapporto derivante dalla devoluzione e la sua disciplina. 1. Le società cooperative ed il sistema della devoluzione tra codice civile e legislazione speciale Va, in via preliminare, precisato che ogni ragionamento sulla disciplina e sull’applicazione del fenomeno della devoluzione ai cd. “Fondi Mutualistici” implica, in apicibus, una ricostruzione unitaria e sistematica degli obblighi di devoluzione, appunto, a favore di essi detti “Fondi Mutualistici” gravanti sulle società cooperative. È noto peraltro, che tali obblighi non ricevono una disciplina unitaria, e, almeno stando alle sole disposizioni del Codice Civile, di essi v’è traccia “soltanto” nell’art. 2514, comma 1, lett. d) che – nel disciplinare il contenuto (obbligatorio) degli statuti delle cd. cooperative a mutualità prevalente stabilisce che essi debbano prevedere “l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”; nonché nell’art. 2545 undecies c.c. il quale –a proposito della trasformazione della società cooperativa in società lucrativa stabilisce– tra le altre cose, che “La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione, e lo sviluppo della cooperazione”. Per il vero, tale disciplina affonda le sue radici nelle disposizioni introdotte dalla c.d. Legge Basevi [1] e in particolare dalle lett. b) e c) dell’art. 26: le norme citate, invero, stabilivano, per le cooperative che avessero aderito allo schema agevolativo di indivisibilità patrimoniale, rispettivamente il divieto di distribuire tra i soci le riserve patrimoniali della cooperativa e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito del procedimento di liquidazione della società. L’enunziata disciplina presupponeva anche nell’originario [continua..]

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