Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il “bilancio irregolare” e il “bilancio falso”: divergenze (di Flavio Dezzani)


Il bilancio d’esercizio e consolidato viene qualificato “irregolare” quando non viene redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. In altri termini, il “bilancio irregolare” viola la legislazione civile sui bilanci. Il “bilancio falso”, invece, viola la legislazione penale, che diverge sostanzialmente da quella civilistica. Il falso il bilancio è stato modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69. Nella vecchia legislazione, l’oggetto del falso in bilancio era rappresentato da «fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni», mentre nella nuova versione l’espressione «ancorchè oggetto di valutazioni» è stata abrogata. Ad oggi sono state pubblicate due Sentenze della Corte di Cassazione sul “falso in bilancio” da parte della Quinta Sezione Penale, ma in diversa composizione:1) Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n. 33774/15, depositata il 30 luglio 2015 (decisa il 16 luglio 2015); 2) Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n. 890/16, depositata il 12 gennaio 2016 (decisa il 12 novembre 2015).Le due sentenze sono di orientamento opposto: conseguentemente, per motivi espositivi, vengono trattate separatamente

Il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato sono disciplinati da due legislazioni: 1)      legislazione civile; 2)      legislazione penale. Le indicate legislazioni sono indipendenti ed autonome: ne deriva che il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato – se violano le anzidette legislazioni – sono denominati: 1)  “bilanci irregolari”, se violano la legislazione civile; 2)  “bilanci falsi”, se violano la legislazione penale. 1. “Bilancio irregolare”: in caso di violazione della legislazione civile Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono costituiti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa. Il bilancio di esercizio viene definito “IRREGOLARE” quando non viene redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Si citano, ad esempio, alcuni casi di irregolarità nel bilancio d’esercizio, cioè di violazioni di norme civilistiche relative alle seguenti fattispecie: 1) i contenuti dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario non presentano l’analiticità delle “voci” richiesta dagli artt. 2423, 2425 e 2425-ter; 2) i criteri di valutazione delle singole “voci” del bilancio non sono correttamente applicati ed analiticamente illustrati nella “nota integrativa” (art. 2426 c.c.); 3) la nota integrativa non illustra con chiarezza le singole voci del bilancio d’esercizio, nonché i criteri di valutazione delle suddette voci (art. 2427 c.c.); 4) la nota integrativa non illustra i criteri in base ai quali non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta [art. 2423, 4° comma, c.c. integrato dall’art. 6, comma 2, lettera b), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139]. 1.1. L’organismo italiano di contabilità (O.I.C.) Nell’Unione Europea – e, quindi, anche in Italia – il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato possono essere redatti con i seguenti “corpus” di principi contabili: 1) principi contabili italiani; 2) principi contabili internazionali IAS/IFRS. I principi contabili italiani sono disciplinati dal codice civile, mentre i principi contabili internazionali sono pubblicati sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale Unione Europea). I principi contabili internazionali devono essere adottati, ad esempio, dalle società quotate nei mercati regolamentati, mentre i principi contabili italiani sono adottati dalle altre società di [continua..]

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