Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Le irregolarità di bilancio: profili civilistici di materia sostanziale e processuale (di Guido Bonfante)


L’articolo esamina il tema delle irregolarità di bilancio, soffermandosi in primo luogo sull’approccio assunto in materia dalla giurisprudenza. Dopo aver analizzato il profilo attinente all’invalidità della delibera che abbia approvato un bilancio viziato, l’Autore si sofferma sulla legittimazione attiva e passiva nell’ambito dell’impugnazione del bilancio e sulla responsabilità degli organi sociali.

1. Una premessa Non vi è dubbio che il tema delle irregolarità di bilancio quando queste vengono esaminate con la lente del civilista o con quella del penalista sia un domaine juridique assai scivoloso per giudici, avvocati, consulenti e operatori d’impresa. E questo, indipendentemente dai principi che operano a riguardo nel versante civilistico e penalistico, per il fatto che tali regole sono, per così dire, “adagiate” come un tappeto su una superficie dai connotati tendenzialmente instabili. Alludo ai principi della scienza ragioneristica che disciplina la redazione del bilancio, principi che subiscono – rectius seguono – inevitabilmente l’evoluzione di mercati e che quindi, come tali, sono soggetti a frequenti adeguamenti che si prestano nelle loro interpretazioni a margini di apprezzamento spesso discrezionali. Ne consegue che tutta la materia del bilancio, da qualsiasi angolo di visuale la si voglia affrontare, è permeata di un certo soggettivismo di giudizio e valutazione, che esalta come non mai in modo particolare il ruolo del giudice chiamato a cristallizzare –rectius interpretare – queste vischiosità in ragione degli interessi sottostanti e dal modo di essere del mercato. E del resto questo assunto è chiaramente illustrato dall’evoluzione storica con la quale la giurisprudenza ha giudicato le irregolarità di bilancio, considerate nell’Ottocento come fatto interno, irrilevante per i terzi, per arrivare alla svolta degli anni Settanta in cui il Tribunale di Milano dichiarava nulla l’assemblea di approvazione di un bilancio falso. Una svolta che si spiega appunto con l’affermarsi di un’impresa la quale vede ora nel mercato le sue principali fonti di finanziamento e che quindi considera le scritture contabili come una sorta di biglietto da visita per i terzi ossia lo strumento conoscitivo della sua realtà. Ed è significativo che questa posizione sia rimasta immutata fino ad ora: ad oggi nessuno o quasi dubita che civilisticamente parlando una delibera che approva un bilancio falso sia nulla.   2. La nozione di irregolarità. Nullità o annullabilità di una delibera che approva un bilancio viziato? Stabilire quando l’irregolarità di bilancio si tramuti in annullabilità o nullità della delibera che lo approva è questione per lungo tempo dibattuta. Un orientamento risalente agli anni ‘90 era portato ad escludere la nullità in caso di violazione del principio di chiarezza qualora l’irregolarità non comportasse anche la violazione del principio di verità. Nel medesimo periodo altre pronunce ritenevano invece che anche la sola violazione del principio di chiarezza bastasse a far dichiarare la nullità. E così mentre la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 27/2000 sposava questo [continua..]

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