Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La disciplina civilistica dei bilanci: il ruolo dei principi contabili nazionali (di Oreste Cagnasso)


La relazione, prendendo le mosse da una sintetica ricostruzione della disciplina del bilancio d'esercizio delle società per azioni e degli imprenditori commerciali, illustra le norme che fanno rinvio, implicitamente o esplicitamente, ai principi contabili nazionali, al fine di individuarne il ruolo e la funzione.

1. Premessa. I principi contabili nazionali hanno un ruolo differente da quelli internazionali: questi ultimi, una volta recepiti dall'ordinamento europeo e da quello interno, hanno valenza di regole "primarie"; per contro i principi nazionali, in presenza di un'articolata disciplina del bilancio d'esercizio (e consolidato), svolgono un ruolo sicuramente di rilievo, ma quali regole "secondarie". La presente relazione è dedicata in particolare al bilancio d'esercizio. Considerazioni in gran parte analoghe potrebbero essere estese al bilancio consolidato. Al fine di cogliere la funzione dei principi contabili nazionali pare opportuno in primo luogo individuare i caratteri della disciplina del bilancio d'esercizio nell'ambito della società per azioni, per poi estendere il discorso all'intero "sistema" relativo alle regole in tema di bilancio d'esercizio degli imprenditori commerciali. Tale indagine costituisce il presupposto necessario al fine di poter collocare i principi contabili nazionali nel loro contesto. Occorre poi richiamare le norme che, implicitamente o esplicitamente, fanno riferimento ai principi nazionali. Alla loro luce sarà possibile cogliere la portata e il ruolo degli stessi. E' appena il caso di ricordare che il recentissimo d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relazioni; a sua volta il d. lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha dato attuazione a tale direttiva per la parte relativa ai conti annuali ed a quelli consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.   2. I principi generali in tema di bilancio di esercizio della s.p.a.. La disposizione per cui il bilancio deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta impone agli estensori del medesimo comportamenti non tipizzati, ma individuabili in funzione del raggiungimento di una serie di obiettivi, espressi appunto da tali principi. Per contro le regole di struttura dei vari documenti che compongono il bilancio e i criteri di valutazione descrivono comportamenti tendenzialmente tipizzati e specificati. Come si è sottolineato in dottrina, “la sovrordinazione delle regole della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta rispetto alle successive, specifiche disposizioni è ora esplicitamente dichiarata dal legislatore” [1]. “Per poter stabilire se una determinata “rappresentazione” sia stata effettuata o meno con chiarezza è infatti indispensabile, a nostro parere, cercare di ricostruire il significato di tal nozione in rapporto agli obiettivi e alle “funzioni” che il legislatore ha ritenuto di assegnare al bilancio di esercizio destinato a pubblicazione, essendo pacifica la constatazione che l’estensione quanti-qualitativa dell’informazione sia condizionata [continua..]

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