Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La riforma delle false comunicazioni sociali l. 27 maggio 2015, n. 69 (di Marta Sterpos)


L’articolo mette in luce le novità apportate in materia di comunicazione sociali dalla l. n. 69 del 27 maggio 2015; soffermandosi in particolare sulle differenze di regime tra le società quotate e le società chiuse, sulla nozione di fatto materiale rilevante ai fini del diritto penale ed offrendo un’analisi precisa della sentenza della Corte di Cassazione del 16 giugno 2015 n. 33774/15, la quale rappresenta una veloce risposta della magistratura alla riforma stessa.

Con un tweet del 21.5.2015 il ministro Orlando ha annnunciato: Con la nuova legge anticorruzione il falso in bilancio ritorna ad essere un reato punito con sanzioni severe. La L. 27 maggio 2015 n. 69 è stata quindi presentata dal Governo come un forte cambiamento rispetto alla precedente disciplina del 2002, all’insegna di un rinnovato rigore nel trattamento del falso in bilancio. All’origine della normativa vi è il disegno di legge 19 in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, presentato il 15.3.2013 del senatore poi presidente del Senato Grasso; dalla relazione risulta appunto l’intento dei proponenti di ripristinare la punibilità (mai teoricamente venuta meno) del falso in bilancio. All’originario disegno sono stati riuniti durante i lavori presso la commissione giustizia del senato i d.d.l. 711 e 868; in particolare appunto i d.d.l. 711, (firmarario sen. DE CRISTOFARO, SEL) e 868 (firmatario sen. BUCCARELLA, Movimento 5 Stelle); alla Camera, che ha approvato senza modificazioni il testo già approvato dal Senato, costituente la p.d.l. 3008, sono stati uniti altri d.d.l. senza appunto che ciò abbia comportato alcun cambiamento nel testo sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Del resto il lungo iter di approvazione della legge Grasso ha conosciuto una significativa accelerazione tra il marzo e il maggio del 2015 e in particolare per quanto riguarda la materia delle false comunicazioni sociali l’evento fondamentale è stato l’approvazione in commissione degli emendamenti 7.20000, 7.0.20000, 8.20000, 8.0.20000 presentati dal Governo alla seduta del 16.3.2015. Il testo degli emendamenti è quello che poi è divenuto legge. Il 1.4 vi è stata l’approvazione in Senato e il 21.5 alla Camera. Credo sia interessante comunque dare notizia dell’emendamento 7.10000 che il Governo ha presentato il 7.1.2015, secondo cui la punibilità era esclusa se le falsità o le omissioni non avessero determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e comunque se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. Si trattava di una evidente riproposizione delle soglie di cui al D.L.vo 61/2002 che molte critiche ha suscitato nell’opinione pubblica; il Governo, e quindi poi il legislatore, ha del resto abbandonato questa strada, come si vedrà. Venendo al contenuto delle nuove norme, l’art. 2621 c.c. attuale prevede una fattispecie relativa alle società non quotate e l’art. 2622 c.c. quella relativa alle società quotate. Si tratta in entrambi i casi di un reato tipico con i medesimi soggetti attivi e quindi [continua..]

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