Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario


Normativa

Le nuove tabelle ACI per la determinazione dei fringe benefit 2016

Sono in vigore le nuove tabelle elaborate dall’Aci per la determinazione del fringe-benefit di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti. Si considerano concessi in uso promiscuo i veicoli che, messi a disposizione del lavoratore anche a scopo personale, costituiscono una forma di remunerazione vera e propria e quindi sono inclusi nella voce “valori in genere percepiti a qualunque titolo dal lavoratore”. L’addebito come “fringe benefit” è pari ad un ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 KM in base alle tabelle ACI. I costi chilometrici indicati dalle tabelle ACI possono essere utilizzati anche per determinare il rimborso spettante al dipendente o all’amministratore che utilizza il proprio veicolo per una trasferta aziendale. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2015 supp. ord. n.66)

Nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. La nuova versione del modello costituisce un aggiornamento di quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 novembre 2014, n. 146313 e prevede la possibilità di scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno successivo. L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se formati in Italia. Le disposizioni in materia non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsto nella suddetta Tariffa, agli atti amministrativi dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi. Con il comma 597 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), è stata modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo in modo virtuale contenuta nell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, introducendo novità che investono gli atti e documenti per i quali l’imposta di bollo è assolta con modalità virtuale. A partire dal 1° gennaio 2015, tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando il presente modello. Tale modello, reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dovrà essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione consuntiva, della dichiarazione a seguito di rinunzia all’autorizzazione (nonché per richiedere la rinuncia all’autorizzazione), nei casi di operazioni straordinarie, oltre che per eventuali modifiche delle dichiarazioni già presentate. La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: direttamente dal dichiarante; avvalendosi di intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione. (Agenzia Entrate, Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 160709) Interessi legali allo 0,2% dal 1° gennaio 2016 Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,5%, scenderà allo 0,2%. La variazione [continua..]

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